Articolo 19 Rispetto delle leggi e dei regolamenti 1. I privilegi, le immunita', le agevolazioni e le prerogative previste agli articoli da 13 a 17 del presente Accordo sono concesse alle persone interessate, non a loro vantaggio personale ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che esse svolgono presso il Tribunale, 2. Fatti salvi i loro privilegi e le loro immunita', tutte le persone di cui agli articoli da 13 a 17 hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte in cui soggiornano per esigenze di servizio, o dei paesi che attraversano per lo stesso motivo. Esse hanno altresi' l'obbligo di non immischiarsi negli affari interni di detto Stato.