Articolo 20 Abolizione dell'immunita' 1. Poiche' i privilegi e le immunita' previste nel presente Accordo sono concesse alle persone interessate, non a loro vantaggio personale ma nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, l'autorita' competente ha il diritto ed il dovere di abolire l'immunita' della persona coinvolta in un caso in cui, a giudizio dello Stato Parte, l'immunita' impedirebbe di fare giustizia, sempre che tale Stato ritenga che l'immunita' possa essere abolita senza arrecare pregiudizio ad una corretta amministrazione della giustizia. 2. A tal fine, l'autorita' competente per quanto concerne gli agenti, i consulenti legali e gli avocati che rappresentano uno Stato Parte nella procedura dinanzi al Tribunale o che sono nominati da tale Stato, e' lo Stato interessato. Per quel che riguarda gli altri agenti, consulenti legali ed avvocati, il Cancelliere, gli esperti designati in conformita' all'articolo 289 della Convenzione ed i testimoni, esperti e persone che compiono missioni, il Tribunale e' l'autorita' competente. Per gli altri funzionari dei Tribunale, l'autorita' competente e' il Cancelliere che agisce con l'accordo del Presidente del Tribunale.