(Accordo-art. 20)
                             Articolo 20 
                      Abolizione dell'immunita' 
 
1. Poiche' i privilegi e le immunita' previste nel  presente  Accordo
sono  concesse  alle  persone  interessate,  non  a  loro   vantaggio
personale ma nell'interesse di  una  corretta  amministrazione  della
giustizia, l'autorita' competente ha  il  diritto  ed  il  dovere  di
abolire l'immunita' della persona coinvolta in  un  caso  in  cui,  a
giudizio  dello  Stato  Parte,  l'immunita'   impedirebbe   di   fare
giustizia, sempre che tale Stato ritenga che l'immunita' possa essere
abolita senza arrecare pregiudizio ad  una  corretta  amministrazione
della giustizia. 
2. A tal fine, l'autorita' competente per quanto concerne gli agenti,
i consulenti legali e gli avocati che rappresentano uno  Stato  Parte
nella procedura dinanzi al Tribunale o  che  sono  nominati  da  tale
Stato, e' lo Stato interessato.  Per  quel  che  riguarda  gli  altri
agenti, consulenti legali ed avvocati, il  Cancelliere,  gli  esperti
designati in conformita' all'articolo  289  della  Convenzione  ed  i
testimoni, esperti e persone che compiono missioni, il  Tribunale  e'
l'autorita' competente.  Per  gli  altri  funzionari  dei  Tribunale,
l'autorita' competente e' il Cancelliere che agisce con l'accordo del
Presidente del Tribunale.