(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
                        Lasciapassare e visto 
 
1. Gli Stati Parti riconoscono ed accettano come  titoli  di  viaggio
validi i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai membri ed ai
funzionari del Tribunale o  agli  esperti,  nominati  in  conformita'
all'articolo 289 della Convenzione. 
2. Le richieste di visti (quando i visti sono necessari)  provenienti
dai membri dei Tribunale e dal Cancelliere devono essere esaminate al
piu' presto. Le richieste di  visti  presentate  da  qualsiasi  altra
persona titolare dei lasciapassare di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, o avente diritto a tale lasciapassare, e dalle  persone  di
cui agli articoli 16 e 17, quando sono accompagnate da un certificato
attestante che tali persone viaggiano per conto del Tribunale, devono
essere esaminate al piu' presto.