(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
         Mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico 
 
1. Quando uno Stato parte ritiene  di  dover  prendere,  fatta  salva
l'indipendenza ed un corretto funzionamento del Tribunale, misure per
garantire la sicurezza o il  mantenimento  dell'ordine  pubblico  nel
paese, in conformita' al diritto  internazionale,  tale  Stato  Parte
consulta il Tribunale al piu'  presto,  al  fine  di  determinare  di
comune accordo le misure necessarie per assicurare la  protezione  di
quest'ultima. 
2. Il Tribunale collabora con il governo dello Stato Parte al fine di
evitare di arrecare pregiudizio, con le sue attivita', alla sicurezza
o all'ordine pubblico ditale Stato.