(Accordo-art. 31)
                             Articolo 31 
                  Applicazione a titolo provvisorio 
 
Ogni Stato che intende ratificare il presente  Accordo,  o  aderirvi,
puo' in qualsiasi  momento  notificare  al  depositario  che  applica
l'accordo a titolo provvisorio per un periodo  non  superiore  a  due
anni.