(Accordo-art. 32)
                             Articolo 32 
                        Applicazione speciale 
 
Quando, come previsto dal suo Statuto, il Tribunale e'  investito  da
una controversia, ogni Stato che,  senza  essere  parte  al  presente
Accordo, e' parte alla controversia puo',  in  tale  circostanza,  ai
fini e per la durata del caso di specie, divenire parte  al  presente
Accordo depositando uno strumento di accettazione. Gli  strumenti  di
accettazione sono depositati  presso  il  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite ed hanno effetto a decorrere dalla data di deposito.