Articolo 5 Immunita' del Tribunale e dei suoi beni, averi e fondi 1. Il Tribunale e' immune da qualsiasi forma di azione legale, salvo se vi rinuncia espressamente in un determinato caso. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia all'immunita' non puo' applicarsi a misure esecutive. 2. I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale, ovunque si trovino ed a prescindere da chi li detiene, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, sequestro, esproprio e, da ogni altra forma di coercizione derivante da una misura del potere esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo. 3. I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale sono esenti da qualsiasi limitazione, regolamentazione, controllo e da qualunque tipo di moratoria, cio' al fne di consentirgli di adempiere le sue funzioni. 4. Il Tribunale sottoscrive un'assicurazione riguardo a terzi per i veicoli di cui e' proprietario o che sono utilizzati per suo conto, come previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in cui tali veicoli sono utilizzati.