(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
       Immunita' del Tribunale e dei suoi beni, averi e fondi 
 
1. Il Tribunale e' immune da qualsiasi forma di azione legale,  salvo
se vi rinuncia espressamente in un determinato caso. Rimane  tuttavia
inteso che la rinuncia all'immunita' non  puo'  applicarsi  a  misure
esecutive. 
2. I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale, ovunque si trovino  ed
a prescindere da  chi  li  detiene,  sono  esenti  da  perquisizione,
requisizione, confisca, sequestro, esproprio e, da ogni  altra  forma
di  coercizione  derivante  da  una  misura  del  potere   esecutivo,
amministrativo, giudiziario o legislativo. 
3. I beni, gli  averi  ed  i  fondi  del  Tribunale  sono  esenti  da
qualsiasi limitazione, regolamentazione,  controllo  e  da  qualunque
tipo di moratoria, cio' al fne di consentirgli di  adempiere  le  sue
funzioni. 
4. Il Tribunale sottoscrive un'assicurazione riguardo a terzi  per  i
veicoli di cui e' proprietario o che sono utilizzati per  suo  conto,
come previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in  cui  tali
veicoli sono utilizzati.