(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
                            Comunicazioni 
 
1. Ai  fini  delle  sue  comunicazioni  e  della  sua  corrispondenza
ufficiale, il Tribunale beneficia, sul territorio di  ciascuno  Stato
Parte, compatibilmente con gli obblighi internazionali a carico dello
Stato interessato, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di
quello  concesso  da  questo  Stato  ad  ogni  altra   organizzazione
inter-governativa o  missione  diplomatica  per  quanto  concerne  le
priorita', le tariffe e le tasse che si applicano al corriere ed alle
diverse forme di comunicazioni e di corrispondenza. 
2. Il Tribunale  puo'  utilizzare  tutti  i  mezzi  di  comunicazione
appropriati ed utilizzare codici o una cifra per le sue comunicazioni
o  la  sua  corrispondenza   ufficiale.   Le   comunicazioni   e   la
corrispondenza ufficiali del Tribunale sono inviolabili. 
Il Tribunale ha diritto di spedire e di  ricevere  corrispondenza  ed
altri documenti o comunicazioni per corriere o valigie sigillate, che
beneficiano degli stessi privilegi,  immunita'  e  facilitazioni  dei
corrieri e delle valigie diplomatiche.