Articolo 9 Esonero da imposte e diritti doganali e da limitazioni all'importazione o all'esportazione 1. Il Tribunale, i suoi averi, redditi ed altri beni, come pure le sue operazioni e transazioni, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta. Rimane inteso tuttavia che il Tribunale non chiedera' l'esonero da imposte che di fatto costituiscono un corrispettivo per servizi di utilita' pubblica. 2. Il Tribunale e' esonerato da qualsiasi diritto doganale e da imposte sul suo fatturato all'importazione; e' esentato da qualsiasi proibizione e limitazione all'importazione o all'esportazione per quanto riguarda oggetti che importa o esporta per suo uso ufficiale 3. Gli articoli in tal modo importati o acquistati in franchigia non saranno ne' venduti ne' alienati sul territorio di uno Stato Parte, tranne che in condizioni ammesse dal governo di detto Stato Parte. Inoltre, il Tribunale e' esentato da qualsiasi diritto doganale e da imposte sul fatturato all'importazione e da qualsiasi proibizione e restrizione all'importazione ed all'esportazione attinente alle sue pubblicazioni.