(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
Esonero  da   imposte   e   diritti   doganali   e   da   limitazioni
                 all'importazione o all'esportazione 
 
1. Il Tribunale, i suoi averi, redditi ed altri beni,  come  pure  le
sue operazioni e transazioni, sono  esonerati  da  qualsiasi  imposta
diretta. Rimane  inteso  tuttavia  che  il  Tribunale  non  chiedera'
l'esonero da imposte che di fatto costituiscono un corrispettivo  per
servizi di utilita' pubblica. 
2. Il Tribunale e' esonerato  da  qualsiasi  diritto  doganale  e  da
imposte sul suo fatturato all'importazione; e' esentato da  qualsiasi
proibizione e limitazione all'importazione o all'esportazione per 
quanto riguarda oggetti che importa o esporta per suo uso ufficiale 
3. Gli articoli in tal modo importati o acquistati in franchigia  non
saranno ne' venduti ne' alienati sul territorio di uno  Stato  Parte,
tranne che in condizioni ammesse dal governo di  detto  Stato  Parte.
Inoltre, il Tribunale e' esentato da qualsiasi diritto doganale e  da
imposte sul fatturato all'importazione e da qualsiasi  proibizione  e
restrizione all'importazione ed all'esportazione attinente  alle  sue
pubblicazioni.