Art. 3.
                     (Competenze delle regioni)
  1. In conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalla presente
legge  le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e
urbano,  adottano  norme  volte  a  favorire  lo sviluppo economico e
professionale  del  settore  e  definiscono i criteri per l'esercizio
delle funzioni amministrative dei comuni.
  2.  Le  competenze  svolte  dalle regioni ai sensi del comma 1 sono
volte al conseguimento delle seguenti finalita':
    a)   favorire   un  equilibrato  sviluppo  del  settore  rendendo
compatibile  l'impatto  territoriale  e  ambientale dell'insediamento
delle  imprese  e  promuovendo  l'integrazione con le altre attivita'
economiche  e  di  servizio, anche in funzione della riqualificazione
del tessuto urbano;
    b)   valorizzare   la  funzione  di  servizio  delle  imprese  di
tintolavanderia  assicurando  la  migliore qualita' delle prestazioni
per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie
di   apertura  al  pubblico  delle  imprese  e  la  previsione  della
pubblicita' delle tariffe;
    c)  promuovere  la  regolamentazione  relativa  ai  requisiti  di
sicurezza,   anche   a   fini   di  controllo,  dei  locali  e  delle
apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie
per gli addetti;
    d)  definire  specifici  criteri  per  assicurare il rispetto dei
requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti
e  dei  mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e
la  riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante
recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
    e)  promuovere,  d'intesa  con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2,
comma  4,  lettera  a),  della  legge  29  dicembre  1993, n. 580, di
commissioni  arbitrali  e  conciliative  per  la  definizione, con la
partecipazione  delle  organizzazioni rappresentative delle imprese e
delle  associazioni  di  tutela  di  interessi dei consumatori, delle
controversie  tra  imprese  del settore e consumatori, ferma restando
l'applicazione  degli  usi  accertati  e  raccolti  dalle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  con particolare
riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
    f)  assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione
delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.
  3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire
condizioni   omogenee   di   accesso   al   mercato  e  di  esercizio
dell'attivita' per le imprese del settore, stabilisce i criteri della
disciplina   concernente   il  regime  autorizzativo  per  l'avvio  e
l'esercizio dell'attivita', ivi compresi i servizi per la raccolta ed
il    recapito    dei    capi,   nel   rispetto   dei   principi   di
autocertificazione,  semplificazione  e unificazione dei procedimenti
amministrativi.