Art. 4.
               (Modalita' di esercizio dell'attivita)

1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di
un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un
dipendente  o  di  un  addetto  dell'impresa,  almeno un responsabile
tecnico  in possesso dell'idoneita' professionale di cui all'articolo
2,   che   svolga  prevalentemente  e  professionalmente  la  propria
attivita' nella sede indicata.
2.  Non  e'  ammesso  lo  svolgimento dell'attivita' professionale di
tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
3.  I  servizi  di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede
fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal
titolare,  da  un  socio  partecipante al lavoro, da un collaboratore
familiare,  da  un dipendente o da un addetto delle medesime imprese,
oppure,  qualora  siano  svolti in forma itinerante, sono affidati ad
altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la
riconsegna  di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere
apposto  un  apposito  cartello indicante la sede dell'impresa ove e'
effettuata,  in  tutto  o  in  parte,  la  lavorazione.  Nel  caso di
attivita'  svolte  in  forma  itinerante,  l'indicazione  di  cui  al
presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti
alle  indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle
denominazioni,   alla  composizione  e  ai  criteri  di  manutenzione
riportate  nella  etichettatura  dei prodotti tessili, fermo restando
l'obbligo  di  diligenza  nell'adempimento  di cui all'articolo 1176,
secondo comma, del codice civile.