Art. 4. (Modalita' di esercizio dell'attivita) 1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneita' professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attivita' nella sede indicata. 2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio. 3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. 4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove e' effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attivita' svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali. 5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.