Art. 5.
                             (Sanzioni)

1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla
legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese
artigiane  di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive  modificazioni,  o  nel  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni,  nei  confronti  di  chiunque  svolge le attivita' e i
servizi  disciplinati  dalla  presente legge in assenza di uno o piu'
requisiti  richiesti  o  in  violazione  dei  principi  e dei criteri
previsti,  sono  inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte
delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 euro e non
superiori  a  5.000  euro,  secondo le procedure di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2.  Il Ministero delle attivita' produttive, previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di
riferimento per la determinazione da parte delle regioni:
a)  della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita'
delle infrazioni commesse;
b)  dei  casi  in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla
revoca del titolo autorizzativo.
3.  Gli  importi  delle  sanzioni  amministrative  di cui al presente
articolo  sono  aggiornati  ogni cinque anni con decreto del Ministro
delle  attivita'  produttive,  previa  intesa  in  sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.