Art. 5. (Sanzioni) 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attivita' e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o piu' requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. Il Ministero delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni: a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse; b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo. 3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.