Art. 11.

  1.  All'articolo  290,  primo  comma, del codice penale, le parole:
«con  la  reclusione  da  sei  mesi a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
  2.   All'articolo  291  del  codice  penale,  le  parole:  «con  la
reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la
multa da euro 1.000 a euro 5.000».
  3.  All'articolo  342  del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni»
sono  sostituite  dalle  seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro
5.000»;
    b) al  terzo  comma,  le  parole:  «e'  della reclusione da uno a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' della multa da euro
2.000 a euro 6.000».
 
          Note all'art. 11:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 290 del codice penale
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.   290   (Vilipendio   della   Repubblica,   delle
          istituzioni   costituzionali   e  delle  Forze  armate).  -
          Chiunque   pubblicamente   vilipende   la   Repubblica,  le
          assemblee  legislative o una di queste, ovvero il Governo o
          la  Corte  costituzionale o l'ordine giudiziario, e' punito
          con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
              La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende
          le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 291 del codice penale
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.   291   (Vilipendio  alla  nazione  italiana).  -
          Chiunque  pubblicamente  vilipende  la  nazione italiana e'
          punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 342 del codice penale
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.    342    (Oltraggio   a   un   corpo   politico,
          amministrativo o giudiziario). - Chiunque offende l'onore o
          il   prestigio  di  un  corpo  politico,  amministrativo  o
          giudiziario,  o  di  una  rappresentanza  di esso, o di una
          pubblica  autorita' costituita in collegio, al cospetto del
          corpo,  della  rappresentanza o del collegio, e' punito con
          la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
              La  stessa  pena  si  applica  a  chi commette il fatto
          mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno
          diretti  al  corpo,  alla  rappresentanza  o al collegio, a
          causa delle sue funzioni.
              La  pena  e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000, se
          l'offesa    consiste    nell'attribuzione   di   un   fatto
          determinato.
              Si   applica   la  disposizione  dell'ultimo  capoverso
          dell'articolo precedente.».