Art. 13.

  1.  All'articolo  3,  comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a)  con  la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa
fino  a  6.000  euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o
sull'odio  razziale  o  etnico, ovvero istiga a commettere o commette
atti  di  discriminazione  per  motivi  razziali, etnici, nazionali o
religiosi;»;
    b) alla  lettera  b),  la  parola:  «incita»  e' sostituita dalla
seguente: «istiga».
 
          Nota all'art. 13:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
          13 ottobre  1975,  n.  654  (Ratifica  ed  esecuzione della
          convenzione  internazionale  sull'eliminazione  di tutte le
          forme  di discriminazione razziale, aperta alla firma a New
          York  il  7 marzo  1966)  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
          reato,  anche  ai  fini  dell'attuazione della disposizione
          dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
                a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con
          la  multa  fino  a  6.000  euro chi propaganda idee fondate
          sulla  superiorita'  o  sull'odio razziale o etnico, ovvero
          istiga  a commettere o commette atti di discriminazione per
          motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
                b) con  la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,
          in  qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza
          o  atti  di provocazione alla violenza per motivi razziali,
          etnici, nazionali o religiosi;».