Art. 14.

  1.  All'articolo  2  del  codice  penale,  dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
  «Se  vi  e'  stata  condanna a pena detentiva e la legge posteriore
prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta
si  converte  immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai
sensi dell'articolo 135».
 
          Nota all'art. 14:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del codice penale
          come sostituito dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  2  (Successione di leggi penali). - Nessuno puo'
          essere  punito per un fatto che, secondo la legge del tempo
          in cui fu commesso, non costituiva reato.
              Nessuno  puo'  essere  punito per un fatto che, secondo
          una  legge  posteriore,  non costituisce reato; e, se vi e'
          stata  condanna,  ne  cessano  l'esecuzione  e  gli effetti
          penali.
              Se  vi  e'  stata  condanna a pena detentiva e la legge
          posteriore  prevede  esclusivamente  la pena pecuniaria, la
          pena  detentiva  inflitta  si converte immediatamente nella
          corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135.
              Se  la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le
          posteriori   sono   diverse,   si  applica  quella  le  cui
          disposizioni  sono  piu'  favorevoli  al reo, salvo che sia
          stata pronunciata sentenza irrevocabile.
              Se  si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si
          applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
              Le   disposizioni   di  questo  articolo  si  applicano
          altresi'  nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un
          decreto-legge  e nel caso di un decreto-legge convertito in
          legge con emendamenti.».