Art. 15.

  1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Note all'art. 15:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 101 e 102 del
          decreto    legislativo    30 settembre    1999,    n.   507
          (Depenalizzazione  dei  reati  minori e riforma del sistema
          sanzionatorio,  ai  sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
          1999, n. 205):
              «Art.   101   (Procedimenti   definiti   con   sentenza
          irrevocabile).  -  1.  Se  i  procedimenti  penali  per  le
          violazioni  depenalizzate  dal presente decreto legislativo
          sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
          sentenza  di  condanna  o  decreto irrevocabili, il giudice
          dell'esecuzione  revoca  la  sentenza  o  il decreto, salvo
          quanto  previsto  dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto
          non   e'  previsto  dalla  legge  come  reato  e  adotta  i
          provvedimenti   conseguenti.   Il  giudice  dell'esecuzione
          provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667,
          comma 4, del codice di procedura penale.
              2.  Le  multe e le ammende inflitte con le sentenze o i
          decreti  indicati  nel  comma 1 sono riscosse, insieme alle
          spese   del  procedimento,  con  l'osservanza  delle  norme
          sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
              3.   Restano   salve   la   confisca  nonche'  le  pene
          accessorie,  nei casi in cui queste ultime sono applicabili
          alle     violazioni     depenalizzate     come     sanzioni
          amministrative.».
              «Art.   102   (Trasmissione  degli  atti  all'autorita'
          amministrativa e procedimento sanzionatorio). - 1. Nei casi
          previsti  dall'art.  100,  comma 1, l'autorita' giudiziaria
          entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente   decreto  legislativo,  dispone  la  trasmissione
          all'autorita'  amministrativa  competente  degli  atti  dei
          procedimenti   penali  relativi  ai  reati  trasformati  in
          illeciti   amministrativi,   salvo  che  il  reato  risulti
          prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
              2.  Se  l'azione penale non e' stata ancora esercitata,
          la  trasmissione  degli  atti  e' disposta direttamente dal
          pubblico  ministero,  che,  in  caso  di  procedimento gia'
          iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie
          di  reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa,
          il  pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del
          codice  di procedura penale; la richiesta ed il decreto del
          giudice  che  la  accoglie  possono  avere ad oggetto anche
          elenchi cumulativi di procedimenti.
              3.  Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice,
          ove  l'imputato  o  il pubblico ministero non si oppongano,
          pronuncia,  in  camera di consiglio, sentenza inappellabile
          di  assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto
          non  e'  previsto  dalla  legge  come  reato, disponendo la
          trasmissione degli atti a norma del comma 1.
              4.  L'autorita'  amministrativa  notifica  gli  estremi
          della  violazione agli interessati residenti nel territorio
          della  Repubblica  entro  il  termine di novanta giorni e a
          quelli   residenti   all'estero   entro   il   termine   di
          trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
              5.   Entro   il   termine   di  sessanta  giorni  dalla
          notificazione degli estremi della violazione, l'interessato
          e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'art.
          16  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689, ovvero, se si
          tratta  di  violazione  al codice della strada o in materia
          finanziaria,  dell'art.  202,  commi  1  e  2,  del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'art. 16, comma 3,
          del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472.  Il
          pagamento  in  misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad
          eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
              6.    Il    pagamento    determina   l'estinzione   del
          procedimento.
              7.  Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
          articolo,  le  disposizioni delle sezioni I e II del capo I
          della   legge   24 novembre   1981,   n.   689,  in  quanto
          compatibili.
              8.   Nei   casi   previsti  dal  presente  articolo  la
          prescrizione  della sanzione o del diritto alla riscossione
          delle  somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non
          determina responsabilita' contabile.».