Art. 2.

  1. L'articolo 270 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art.  270  (Associazioni  sovversive).  -  Chiunque nel territorio
dello  Stato  promuove,  costituisce, organizza o dirige associazioni
dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici
o  sociali  costituiti  nello Stato ovvero a sopprimere violentemente
l'ordinamento  politico  e  giuridico  dello  Stato, e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
  Chiunque  partecipa  alle  associazioni  di  cui  al primo comma e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
  Le  pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto
falso  nome  o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma,
delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».