Art. 3.

  1. L'articolo 283 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art.  283  (Attentato  contro  la  Costituzione  dello  Stato).  -
Chiunque,  con  atti  violenti,  commette un fatto diretto e idoneo a
mutare  la  Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito
con la reclusione non inferiore a cinque anni».