Art. 5.

  1. L'articolo 292 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art.  292  (Vilipendio  o  danneggiamento alla bandiera o ad altro
emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose
la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la
multa  da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000
a  euro  10.000  nel  caso  in  cui il medesimo fatto sia commesso in
occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
  Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde,
deteriora,  rende  inservibile  o imbratta la bandiera nazionale o un
altro  emblema  dello  Stato  e'  punito con la reclusione fino a due
anni.
  Agli  effetti  della legge penale per bandiera nazionale si intende
la  bandiera  ufficiale  dello Stato e ogni altra bandiera portante i
colori nazionali».