Art. 9.

  1.  All'articolo  405  del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al   primo  comma,  le  parole:  «del  culto  cattolico»  sono
sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;
    b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite
dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».
 
          Nota all'art. 9:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 405 del codice penale
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  405  (Turbamento di funzioni religiose del culto
          di una confessione religiosa). - Chiunque impedisce o turba
          l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del
          culto  di  una  confessione religiosa, le quali si compiano
          con  l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un
          luogo  destinato  al culto, o in un luogo pubblico o aperto
          al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.
              Se  concorrono  fatti  di  violenza  alle  persone o di
          minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.».