Art. 11. 
                             Disciplina 
 
            (articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521) 
 
  1. Il  personale  volontario  del  Corpo  nazionale  e'  tenuto  ai
medesimi  obblighi  di  servizio  del  personale  permanente  ed   e'
assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari: 
    a) censura; 
    b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni; 
    c) radiazione. 
  2. Le modalita' di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono
stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo  i  principi
ed i criteri direttivi che si traggono  dalle  disposizioni  previste
per il personale permanente del Corpo nazionale. Fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  regolamento  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
febbraio 2004, n. 76. 
  3.  Anche  prima  che  sia  esaurito  o  iniziato  il  procedimento
disciplinare il personale  volontario  puo'  essere  cautelativamente
sospeso dai richiami, con decreto  ministeriale,  per  gravi  motivi,
ovvero nel caso in cui  sia  sottoposto  a  procedimento  penale  per
delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o  beni
o per delitti riguardanti  l'appartenenza  a  gruppi  eversivi  o  di
criminalita' organizzata. 
 
          Note all'art. 11:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, vedi nota all'art. 8.
          Nota all'art. 14
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 maggio
          1940,  n.  690 (Organizzazione e funzionamento del servizio
          antincendi nei porti):
              «Art.  8.  Fermi  restando  i poteri loro conferiti dal
          codice  per la Marina mercantile, e da altri provvedimenti,
          i  comandanti  di  porto,  ai  fini della prevenzione degli
          incendi, hanno facolta' di disporre:
                a) che  i  comandanti delle navi mercantili nazionali
          ed  estere,  durante  la  loro  sosta  in porto, presentino
          all'ufficio  marittimo  i  piani  delle  navi e i piani del
          carico  e  forniscano  tutti  gli  elementi  che siano loro
          richiesti,  circa l'organizzazione del servizio antincendio
          di bordo;
                b) che le navi predette mantengano in efficienza e in
          stato  di  rapido funzionamento, durante la sosta in porto,
          gli  impianti  e  i  servizi di bordo per la segnalazione e
          l'estinzione degli incendi;
                c) che  sulle  navi  stesse sia stabilito un servizio
          permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di
          personale del luogo, a cio' espressamente autorizzato;
                d) che  le navi suddette si prestino ad esercitazioni
          antincendi  a  bordo  dei  vigili del fuoco e delle squadre
          ausiliarie di cui all'art. 9.
              I  comandanti  di  porto possono, ai fini di cui sopra,
          disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili del fuoco
          e degli altri organi dipendenti.».