Art. 11. Disciplina (articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521) 1. Il personale volontario del Corpo nazionale e' tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed e' assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari: a) censura; b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni; c) radiazione. 2. Le modalita' di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario puo' essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, vedi nota all'art. 8. Nota all'art. 14 - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690 (Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti): «Art. 8. Fermi restando i poteri loro conferiti dal codice per la Marina mercantile, e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facolta' di disporre: a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo; b) che le navi predette mantengano in efficienza e in stato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi; c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a cio' espressamente autorizzato; d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art. 9. I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili del fuoco e degli altri organi dipendenti.».