Art. 12. 
                       Cessazione dal servizio 
 
          (articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469) 
 
  1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei
limiti  di  eta'   stabiliti   per   il   personale   permanente   di
corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal  regolamento
di cui all'articolo 8. 
  2. Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora  abbia
dato prova  di  incapacita'  o  insufficiente  rendimento  e,  previa
diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e  dai  turni  senza
giustificato motivo.