Art. 14. 
                       Competenza e attivita' 
 
(articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge
26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300; articoli  1,  6  e  8,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 
 
  1. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del
Ministero dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso
il Dipartimento e il Corpo nazionale. 
  2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma  1  sono  in
particolare: 
    a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; 
    b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di
autorizzazione,   di   benestare   tecnico,   di   collaudo   e    di
certificazione, comunque denominati, attestanti la  conformita'  alla
normativa di prevenzione incendi di attivita' e  costruzioni  civili,
industriali, artigianali  e  commerciali  e  di  impianti,  prodotti,
apparecchiature e simili; 
    c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi  di
atti  di   abilitazione,   iscrizione   e   autorizzazione   comunque
denominati, attestanti  la  sussistenza  dei  requisiti  necessari  o
l'idoneita' a svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova
nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi; 
    d) lo studio, la  ricerca,  la  sperimentazione  e  le  prove  su
materiali, strutture,  impianti  ed  apparecchiature,  finalizzati  a
garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio,  anche  in
qualita' di organismo di certificazione, ispezione e  di  laboratorio
di prova; 
    e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione
incendi,   all'attivita'   di   produzione   normativa    nell'ambito
dell'Unione europea e  delle  organizzazioni  internazionali  e  alla
relativa attivita' di recepimento in ambito nazionale; 
    f) la partecipazione  alle  attivita'  di  organismi  collegiali,
istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o  le
organizzazioni internazionali, deputati, in base  a  disposizioni  di
legge  o  regolamentari,  a  trattare  questioni  connesse   con   la
prevenzione incendi, fermo restando quanto  previsto  in  materia  di
organizzazione amministrativa di organi dello Stato; 
    g) le attivita' di formazione, di  addestramento  e  le  relative
attestazioni di idoneita'; 
    h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; 
    i) i servizi di vigilanza  antincendio  nei  locali  di  pubblico
spettacolo ed intrattenimento e  nelle  strutture  caratterizzate  da
notevole presenza di pubblico; 
    l) la vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  di  prevenzione
incendi di cui alla lettera a). 
  3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita'  di  cui  al  comma  2,
programma, coordina e sviluppa le attivita'  di  prevenzione  incendi
nei suoi aspetti interdisciplinari  attraverso  la  promozione  e  lo
svolgimento  di  studi,  ricerche,  sperimentazioni  e  attivita'  di
normazione,  anche  in  cooperazione   con   altre   amministrazioni,
istituti, enti e  aziende,  anche  di  rilievo  internazionale.  Tali
attivita' concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da  porsi
a  base  dei  fondamenti   attuativi   della   prevenzione   incendi,
relativamente  alla  sicurezza  di   opere,   prodotti,   macchinari,
impianti, attrezzature e dei luoghi di  lavoro,  in  armonia  con  le
disposizioni comunitarie. 
  4. Le attivita' di prevenzione incendi sono esercitate  in  armonia
con le disposizioni sugli sportelli unici per le attivita' produttive
e per l'edilizia. 
  5. Sono fatte salve le disposizioni di  cui  all'articolo  8  della
legge 13 maggio 1940, n. 690. 
  6. Al fine  del  conseguimento  degli  obiettivi  del  servizio  di
prevenzione  incendi,  la  relativa  organizzazione  e'  disciplinata
secondo uniformi livelli di  sicurezza  sul  territorio  nazionale  e
principi di economicita', efficacia ed efficienza.