Art. 15. 
         Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi 
 
(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n.  818;  articolo  1,  comma  7,
lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3  e  13,  decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 
 
  1. Le norme tecniche  di  prevenzione  incendi  sono  adottate  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri
interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per  la
prevenzione   incendi.   Esse    sono    fondate    su    presupposti
tecnico-scientificigenerali in relazione alle situazioni  di  rischio
tipiche da prevenire e specificano: 
    a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi
a ridurre le probabilita'  dell'insorgere  degli  incendi  attraverso
dispositivi,  sistemi,  impianti,   procedure   di   svolgimento   di
determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione,
sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; 
    b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi
a  limitare  le   conseguenze   dell'incendio   attraverso   sistemi,
dispositivi e caratteristiche costruttive,  sistemi  per  le  vie  di
esodo   di   emergenza,   dispositivi,   impianti,    distanziamenti,
compartimentazioni e simili. 
  2. Le norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  relative  ai  beni
culturali ed  ambientali  sono  adottate  con  decreto  dei  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali. 
  3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita',
costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e  prodotti  soggetti  alla
disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici  che
si desumono dalle finalita' e dai principi  di  base  della  materia,
tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive  delle
attivita' interessate.