Art. 16. 
                 Certificato di prevenzione incendi 
 
(articolo 4, legge 26 luglio  1965,  n.  966;  articolo  1,  legge  7
dicembre 1984, n. 818;  articolo  3,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 
 
  1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto  delle
prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione  incendi  e  la
sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza  antincendio  nei  locali,
attivita', depositi, impianti ed industrie  pericolose,  individuati,
in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti che comportano in caso  di  incendio  gravi
pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle
esigenze tecniche di sicurezza,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,
sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per  la  prevenzione
incendi. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di validita' del
certificato per le attivita' ivi individuate. 
  2.  Il  certificato  di  prevenzione  incendi  e'  rilasciato   dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su  istanza  dei
soggetti responsabili delle attivita' interessate, a  conclusione  di
un procedimento che comprende il preventivo esame  ed  il  parere  di
conformita'  sui   progetti,   finalizzati   all'accertamento   della
rispondenza  dei  progetti  stessi  alla  normativa  di   prevenzione
incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare
direttamente i fattori di rischio  ed  a  verificare  la  rispondenza
delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi e  l'attuazione
delle  prescrizioni  e  degli  obblighi   a   carico   dei   soggetti
responsabili delle attivita' medesime. Resta  fermo  quanto  previsto
dalle prescrizioni in materia di prevenzione  incendi  a  carico  dei
soggetti responsabili  delle  attivita'  ed  a  carico  dei  soggetti
responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. 
  3. In relazione ad insediamenti industriali ed  attivita'  di  tipo
complesso,  il  Comando  provinciale  dei  vigili  del   fuoco   puo'
acquisire, ai  fini  del  parere  di  conformita'  sui  progetti,  le
valutazioni  del  Comitato  tecnico  regionale  per  la   prevenzione
incendi, avvalersi, per le visite tecniche,  di  esperti  in  materia
designati dal Comitato  stesso,  nonche'  richiedere  il  parere  del
Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21. 
  4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi,  il
Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco,  oltre   ad   eseguire
direttamente accertamenti  e  valutazioni,  acquisisce  dai  soggetti
responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le
dichiarazioni  attestanti  la  conformita'   delle   attivita'   alla
normativa di prevenzione incendi, rilasciate da  enti,  laboratori  o
professionisti,  iscritti  in  albi  professionali,  autorizzati   ed
iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero  dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti  elenchi
sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto  del
Ministro dell'interno. 
  5.  Qualora  l'esito  del  procedimento  rilevi  la  mancanza   dei
requisiti previsti dalle norme tecniche di  prevenzione  incendi,  il
Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone
comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e  alle  altre
autorita' competenti  ai  fini  dei  provvedimenti  da  adottare  nei
rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando  provinciale
sono atti definitivi. 
  6. Indipendentemente dal periodo di validita'  del  certificato  di
prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al  comma  1,
l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando  vi  sono
modifiche  di  lavorazione  o  di  strutture,  nei  casi   di   nuova
destinazione dei locali o di variazioni  qualitative  e  quantitative
delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o  depositi  e
ogni  qualvolta  sopraggiunga  una  modifica  delle   condizioni   di
sicurezza precedentemente accertate. 
  7. Con decreto del Presidente  della  Repubblica  emanato  a  norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  sono  dettate  le  disposizioni
attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per  il
rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del
provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione
incendi,  in  relazione  agli  insediamenti,  agli  impianti  e  alle
attivita' in essi svolte che presentino caratteristiche tali  da  non
consentire  l'integrale  osservanza  della  normativa  medesima;  gli
obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'. 
  8. Resta fermo quanto previsto al punto 28  dell'allegato  A  della
legge 24 novembre 2000, n. 340. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8. 
              - Si riporta il punto 28 dell'allegato A della legge 24
          novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la  delegificazione
          di  norme  e  per  la   semplificazione   di   procedimenti
          amministrativi - legge di semplificazione 1999): 
              «28. Procedimento  per  la  denuncia  di  apparecchi  a
          pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi
          relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di  capacita'
          non eccedente 5 metri cubi. 
              Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; 
              legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II; 
              decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359; 
              legge 26 luglio 1965, n. 966; 
              decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  gennaio
          1998, n. 37.».