Art. 20. 
            Sanzioni penali e sospensione dell'attivita' 
 
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818;  articolo
2, legge 26 luglio 1965, n. 966) 
 
  1. Chiunque,  in  qualita'  di  titolare  di  una  delle  attivita'
soggette al rilascio del certificato di prevenzione  incendi,  ometta
di richiedere il rilascio o il rinnovo del  certificato  medesimo  e'
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da  258  euro  a
2.582  euro,  quando  si  tratta  di  attivita'  che  comportano   la
detenzione e  l'impiego  di  prodotti  infiammabili,  incendiabili  o
esplodenti, da cui derivano in caso di incendio  gravi  pericoli  per
l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare  con  il  decreto
del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1. 
  2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini  del
rilascio o  del  rinnovo  del  certificato  di  prevenzione  incendi,
attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione  da
tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La  stessa
pena si  applica  a  chi  falsifica  o  altera  le  certificazioni  e
dichiarazioni medesime. 
  3. Ferme restando le sanzioni penali  previste  dalle  disposizioni
vigenti, il prefetto  puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di  richiedere:
il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; 
i  servizi  di  vigilanza  nei  locali  di  pubblico  spettacolo   ed
intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza
di pubblico per i quali  i  servizi  medesimi  sono  obbligatori.  La
sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.