Art. 21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa; b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.
Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.