Art. 21. 
  Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi 
 
(articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica  29  luglio
1982, n. 577) 
 
  1. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il  Comitato  centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo  tecnico
consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti  la  prevenzione
degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: 
    a) concorre all'elaborazione  e  esprime  il  parere  preliminare
sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e  su  ogni
altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa; 
    b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi,
ricerche, progetti e sperimentazioni  e  l'elaborazione  di  atti  di
normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con
altre amministrazioni, istituti, enti e  aziende,  anche  di  rilievo
internazionale. 
  2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare  a  norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  sono  dettate  le  disposizioni
relative alla composizione e al funzionamento del Comitato. 
 
          Nota all'art. 21:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.