Art. 24. 
                   Interventi di soccorso pubblico 
 
(articoli 24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1  e
2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992,
n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21  novembre  2000,
n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448) 
 
  1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle
persone e l'integrita' dei  beni,  assicura  gli  interventi  tecnici
caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per
i quali siano  richieste  professionalita'  tecniche  anche  ad  alto
contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo
fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici  nello  specifico
settore. 
  2. Sono compresi tra gli interventi tecnici  di  soccorso  pubblico
del Corpo nazionale: 
    a) l'opera tecnica  di  soccorso  in  occasione  di  incendi,  di
incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante  crollo
strutturale, di frane, di piene, di alluvioni  o  di  altra  pubblica
calamita'; 
    b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego
dell'energia  nucleare  e  dall'uso  di   sostanze   batteriologiche,
chimiche e radiologiche. 
  3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale,
di cui al comma 2, si limitano ai compiti di  carattere  strettamente
urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'. 
  4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera
quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione
civile ai sensi dell'articolo 11 della legge  24  febbraio  1992,  n.
225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui
all'articolo 1,  la  direzione  degli  interventi  tecnici  di  primo
soccorso nel rispetto dei livelli  di  coordinamento  previsti  dalla
vigente legislazione. 
  5.  Il  Corpo  nazionale,  nell'ambito  delle  proprie   competenze
istituzionali, in materia di difesa civile: 
    a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale,
mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti
da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni,  con
l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; 
    b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per  le  Forze
armate; 
    c)  concorre  alla  predisposizione   dei   piani   nazionali   e
territoriali di difesa civile; 
    d)    provvede    all'approntamento    dei    servizi    relativi
all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione
della popolazione civile, ivi compresa l'attivita'  esercitativa,  in
caso di eventi bellici; 
    e) partecipa, con propri rappresentanti, agli  organi  collegiali
competenti in materia di difesa civile. 
  6. Ferme restando  le  competenze  delle  regioni,  delle  province
autonome e del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri in materia di  spegnimento  degli  incendi
boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3,  della  legge  21  novembre
2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
assicurano, al ricorrere delle condizioni di  cui  al  comma  1,  gli
interventi  tecnici  urgenti  di  propria  competenza  diretti   alla
salvaguardia dell'incolumita' delle  persone  e  dell'integrita'  dei
beni. Sulla  base  di  preventivi  accordi  di  programma,  il  Corpo
nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse,  mezzi
e personale per gli interventi di lotta  attiva  contro  gli  incendi
boschivi. Gli  accordi  di  programma  sono  conclusi  tra  il  Corpo
nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono  prevedere,
per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo
nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono
a carico delle regioni. 
  7. Il Corpo nazionale dispone di  idonee  risorse  strumentali,  di
reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al
comma 1, della  componente  aerea,  nautica,  di  sommozzatori  e  di
esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti  di
telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il
rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa  tecnologica
ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto. 
 
          Note all'art. 24:
              -  Per  il  testo  dell'art. 11 della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, vedi nota all'art. 1.
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge
          21 novembre  2000,  n.  353  (Legge  quadro  in  materia di
          incendi boschivi):

              «3.  Le  regioni  programmano  la lotta attiva ai sensi
          dell'art.  3,  commi  1  e  3,  lettera h), e assicurano il
          coordinamento   delle  proprie  strutture  antincendio  con
          quelle  statali  istituendo e gestendo con una operativita'
          di  tipo  continuativo  nei  periodi  a rischio di incendio
          boschivo  le  sale  operative  unificate permanenti (SOUP),
          avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
          mezzi  aerei  di  supporto  all'attivita'  delle  squadre a
          terra:
                a) di  risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale
          dei  vigili  del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in
          base ad accordi di programma;
                b) di  personale  appartenente  ad  organizzazioni di
          volontariato,  riconosciute  secondo  la vigente normativa,
          dotato   di   adeguata   preparazione  professionale  e  di
          certificata   idoneita'   fisica  qualora  impiegato  nelle
          attivita' di spegnimento del fuoco;
                c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e
          delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta
          e    urgente    necessita',   richiedendoli   all'Autorita'
          competente  che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza
          delle proprie esigenze;
                d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi
          di programma.».