Art. 25. 
              Oneri per i servizi di soccorso pubblico 
 
(articolo 1, legge 26 luglio 1965,  n.  966  articolo  18,  legge  10
agosto 2000, n. 246) 
 
  1. I servizi di soccorso pubblico  resi  dal  Corpo  nazionale  non
comportano  oneri  finanziari  per  il  soggetto  o  l'ente  che   ne
beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di  danno  alle
persone o alle cose e ferme restando la priorita' delle  esigenze  di
soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento  e'
tenuto a corrispondere un corrispettivo  al  Ministero  dell'interno.
Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con
il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.