Art. 26. Soccorso aeroportuale e portuale (articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1, 2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930) 1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali. 2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2. 4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi e' assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Ferme restando le disposizioni del codice della navigazione, con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' per l'istituzione del servizio, nonche' fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. 5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalita'. 6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonche', per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.
Note all'art. 26: - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi e' assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'art. 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' e di capacita' tecnica. Le modalita' per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati. Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attivita' aerea sia gestita da piu' enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi. Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma. La responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformita' rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si fara' luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi. Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sara' richiesto un corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.». - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota alle premesse. - La legge 2 dicembre 1991, n. 384 reca: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti». - Per l'argomento della legge 13 maggio 1940, n. 690, vedi nota all'art. 14.