Art. 26. 
                  Soccorso aeroportuale e portuale 
 
(articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma 
1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469;  articoli  1,
                2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930) 
 
  1. Il Corpo nazionale assicura con  personale,  mezzi  e  materiali
propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto  agli  incendi
per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti
al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica  dei  relativi
interventi, secondo la normativa  dell'aviazione  civile  applicabile
agli aeroporti nazionali. 
  2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della legge  23
agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari
aperti al traffico commerciale  in  cui  il  Corpo  nazionale  svolge
direttamente i servizi di  soccorso  pubblico  e  di  contrasto  agli
incendi. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  apportate  le
modificazioni all'elencazione degli aeroporti  individuati  ai  sensi
del comma 2. 
  4. Negli aeroporti diversi  da  quelli  indicati  dal  comma  2  il
servizio  di  soccorso  pubblico  e  di  contrasto  agli  incendi  e'
assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale
o  altro  soggetto   autorizzato   dall'ENAC.   Ferme   restando   le
disposizioni del codice della navigazione, con decreto  del  Ministro
dell'interno sono disciplinate le  modalita'  per  l'istituzione  del
servizio, nonche' fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo
svolgimento  e  le  procedure  per  il  rilascio  delle  abilitazioni
previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. 
  5. Il Corpo nazionale assicura, con  personale  mezzi  e  materiali
propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli  incendi
nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei
galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere
di coordinamento  degli  altri  servizi  portuali  di  sicurezza,  di
polizia e di soccorso che fanno capo al  comandante  del  porto.  Con
regolamento di cui all'articolo 17, comma l, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, si provvede alla  classificazione  dei  porti  ai  fini
dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalita'. 
  6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2  e  5,  da
adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene  al
soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23  dicembre
1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonche', per quanto  attiene
al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940,  n.
690. 
 
          Note all'art. 26:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 8.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          23 dicembre  1980,  n.  930  (Norme  sui servizi antincendi
          negli  aeroporti  e  sui  servizi  di  supporto  tecnico ed
          amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco):
              «Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A
          l'espletamento  del  servizio  antincendi  e' assicurato, a
          proprie  cure  e  spese,  dai titolari della licenza di cui
          all'art.  788  del codice della navigazione i quali abbiano
          la   loro  base  operativa  nell'aeroporto,  o  dagli  enti
          pubblici  o  privati che abbiano in gestione l'aerostazione
          passeggeri  o  merci, con personale in possesso di apposita
          abilitazione,   rilasciata   dall'ispettore   regionale   o
          interregionale  dei  vigili  del  fuoco previo accertamento
          della  sussistenza  di adeguati requisiti di idoneita' e di
          capacita'   tecnica.  Le  modalita'  per  il  conseguimento
          dell'abilitazione  sono  stabilite con decreto del Ministro
          dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai
          fini  del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei
          titolari o degli enti sopra indicati.
              Nel  caso  in  cui in un medesimo aeroporto l'attivita'
          aerea   sia   gestita   da   piu'   enti,  questi  dovranno
          consorziarsi   ai   fini   dell'espletamento   dei  servizi
          antincendi.
              Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima
          di  personale  e  la  consistenza  e le caratteristiche dei
          mezzi  da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di
          cui al primo comma.
              La  responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza
          dei  servizi  antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete
          al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
          Ove,  in  sede  dell'accertamento all'atto dell'attivazione
          del   servizio   antincendi,   il   Ministero  dell'interno
          riscontri  inadempienze  o  difformita'  rispetto  a quanto
          stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma,
          non  si  fara'  luogo  all'emanazione  di  apposito decreto
          ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
              Nel   caso   che  la  prestazione  del  servizio  venga
          effettuata  in favore di terzi, a questi sara' richiesto un
          corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione
          del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene
          richiesto   nel   prevalente   interesse  del  privato.  Le
          prestazioni  in  favore  degli aeromobili appartenenti allo
          Stato sono effettuate gratuitamente.».
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, vedi nota alle premesse.
              -  La  legge  2 dicembre  1991, n. 384 reca: «Modifiche
          alla  legge  23 dicembre  1980,  n.  930, recante norme sui
          servizi antincendi negli aeroporti».
              -  Per  l'argomento della legge 13 maggio 1940, n. 690,
          vedi nota all'art. 14.