Art. 36. 
                            Norma finale 
 
  1.  Eccetto  i  casi  di  abrogazione  per   incompatibilita',   il
riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre  norme
o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate  dall'articolo
35,  si  intende  effettuato  alle  corrispondenti  disposizioni  del
presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo. 
  2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei  decreti  ministeriali
previsti dal presente decreto continuano a trovare  applicazione,  in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti. 
  3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa  negli
aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del  terzo  comma
dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n.  1570,  nonche'  le
competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica
della Convenzione di Amburgo 1979),  ed  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  settembre  1994,   n.   662,   relativi   alla
salvaguardia della vita umana in mare. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 marzo 2006 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                              Pisanu, Ministro dell'interno 
                                    Baccini, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
                                Buttiglione, Ministro per i beni e le 
                              attivita' culturali 
                              Castelli, Ministro della giustizia 
                               Lunardi, Ministro delle infrastrutture 
                              e dei trasporti 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Note all'art. 36:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  della  legge
          27 dicembre 1941, n. 1570:
              «Art.  22.  - Tutti i servizi pubblici di prevenzione e
          di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono
          assunti,  nell'ambito  dell'intera provincia, dal Corpo dei
          vigili del fuoco.
              Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare e'
          ammesso.  Sono  ammesse  soltanto  le formazioni del genere
          costituite  obbligatoriamente  da  ditte ai sensi dell'art.
          28,   lettera   d),  nonche'  quelle  costituite  da  ditte
          esercenti  stabilimenti industriali, obbligate per legge ad
          organizzare i servizi di protezione antiaerea.
              Nulla   e'   innovato  per  le  formazioni  del  genere
          dipendenti dalle Forze armate dello Stato.».
              -  La legge 3 aprile 1989, n. 147, reca: «Adesione alla
          convenzione  internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
          marittimo,  con  annesso,  adottata ad Amburgo il 27 aprile
          1979, e sua esecuzione».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 settembre 1994, n. 662, reca: «Regolamento di attuazione
          della  legge  3 aprile  1989,  n. 147, concernente adesione
          alla   convenzione   internazionale  sulla  ricerca  ed  il
          salvataggio  marittimo,  adottata  ad  Amburgo il 27 aprile
          1979».