Art. 36. Norma finale 1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo. 2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti. 3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Baccini, Ministro per la funzione pubblica La Loggia, Ministro per gli affari regionali Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali Castelli, Ministro della giustizia Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570: «Art. 22. - Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco. Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare e' ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'art. 28, lettera d), nonche' quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea. Nulla e' innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze armate dello Stato.». - La legge 3 aprile 1989, n. 147, reca: «Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, reca: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979».