Art. 7. 
      Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza 
per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
            (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818) 
 
  1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il  servizio  di
istituto nelle localita'  ove  hanno  sede  le  strutture  dipendenti
dall'Opera  nazionale  di  assistenza  per  il  personale  del  Corpo
nazionale o in localita' limitrofe,  puo'  essere  utilizzato  presso
tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento  delle  strutture
stesse.