Art. 11.
                      Formazione professionale
  1.   Sono   vietati   i   servizi  a  sovrapprezzo  che  promuovono
opportunita' di lavoro.
  2.  Le informazioni riguardanti formazione professionale o corsi di
istruzione:
    a) non  contengono  promesse o previsioni irragionevoli di futuro
impiego  o  di  futura  remunerazione  nei  confronti  di  coloro che
richiedono le informazioni;
    b) indicano  con chiarezza il soggetto responsabile dei corsi, la
durata  effettiva  dei  corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale
necessita'  per  l'utente  finale di acquistare materiale di supporto
per  seguire  i  corsi  con  profitto,  il livello di istruzione o la
qualifica  professionale  richiesta e, ove prescritto dalla legge, il
rilascio di attestati di frequenza.