Art. 12. Informazioni obbligatorie 1. Le informazioni o prestazioni dei servizi a sovrapprezzo sono precedute, indipendentemente dalla durata del servizio, da un «messaggio di presentazione», chiaro ed esplicito, di tipo vocale se l'informazione o prestazione e' fornita tramite un servizio in fonia, di tipo testuale se e' fornita tramite un servizio dati, testuale e/o vocale se e' fornita tramite videocomunicazione. 2. Il messaggio di cui al comma 1 contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine: a) destinazione del servizio ai maggiorenni (informazione da introdurre solo nel caso in cui il servizio e' vietato ai minori); b) nome o ragione sociale del centro servizi; c) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unita' di quantita' di informazione in kbyte, comprensivo di IVA; d) ove applicabile, costo massimo, comprensivo di IVA, delle informazioni; e) limite massimo dell'importo addebitabile con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 6; f) modalita' di pagamento della quota eccedente il limite massimo di cui alla lettera e); g) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite; h) nel caso di servizi di consulenza professionale, identita', qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta; i) consenso espresso quale modalita' di accettazione del servizio. 3. Nel caso di servizi a sovrapprezzo di tipo vocale, il messaggio di presentazione e' gratuito, mentre nel caso di connessione ad Internet, non e' applicato alcun sovrapprezzo. 4. Nel caso di servizi a sovrapprezzo forniti tramite la connessione ad Internet, il messaggio di cui al comma 2 non e' connesso ad altri messaggi ed e' presentato tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e leggibile integralmente, senza ricorso al cursore. Il messaggio di presentazione non comporta l'abbattimento della connessione al fornitore di servizi Internet inizialmente prescelto dall'utente finale. 5. Nel caso di servizi di cui al comma 4, il messaggio di presentazione di cui al comma 2 include, nella sua parte iniziale, l'informativa con cui si avverte che la fruizione del servizio comporta l'abbattimento della connessione in corso con il proprio Internet Service Provider e l'instaurazione di una nuova connessione soggetta ad uno specifico prezzo con l'evidenza della relativa numerazione. L'informativa al cliente relativa al prezzo della connessione al servizio a sovrapprezzo deve essere presente sul video durante la connessione. Inoltre deve essere indicato chiaramente che il servizio e' fruibile solo attraverso Internet e non in fonia. 6. L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo e' ammessa solo con il consenso espresso dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 7. Allo scadere del tempo corrispondente al limite massimo dell'importo addebitabile di cui all'articolo 15, comma 6, e' richiesto all'utente finale un ulteriore espresso consenso per la continuazione del servizio, con contestuale specifica indicazione delle modalita' di pagamento di cui al comma 2, lettera f). 8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti sulla base di specifici abbonamenti' non si applica il comma 1. Le informazioni di cui al comma 2 sono incluse nel contratto di abbonamento. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 in materia di contratti a distanza. 9. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti mediante l'invio di messaggi di testo o dati in modalita' push (SMS, MMS), sono fornite al cliente, all'atto della conclusione del contratto, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 2, ove applicabili, le informazioni relative al costo per l'invio del singolo messaggio nonche' le informazioni inerenti le modalita' di disattivazione del servizio. In particolare e' previsto l'invio al cliente, antecedentemente l'invio del primo messaggio a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi: a) costo per singolo messaggio o per contenuto fornito; b) numero massimo di messaggi o il numero massimo di contenuti forniti; c) se trattasi di servizio in abbonamento; d) sintassi per la disattivazione del servizio. Per i servizi in abbonamento di durata superiore al mese, il messaggio gratuito con l'avviso di abbonamento in corso e l'indicazione della scadenza contrattuale va inviato almeno mensilmente. In ogni caso e' escluso il rinnovo tacito dell'abbonamento. 10. Nel caso di servizi a sovrapprezzo che comportino una spesa massima inferiore ad 1 euro, IVA esclusa, non e' obbligatorio l'inserimento del «messaggio di presentazione» previsto al comma 1. 11. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lettera c) (servizi di chiamate di massa), non si applica il «messaggio di presentazione» previsto al comma 1, qualora il costo della chiamata sia inferiore alla soglia di prezzo massimo di seguito indicata: -- quota massima alla risposta pari a 0,0667 euro, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa); -- prezzo minutario massimo pari a 0,0667 euro al minuto, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa), o se il costo della chiamata, tassata in modalita' forfetaria, non supera l'importo complessivo di 1 euro, IVA esclusa. 12. Nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001. 13. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), (servizi di carattere sociale-informativo), il messaggio di cui al comma 1 contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine: a) nome o ragione sociale del centro servizi; b) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unita' di quantita' di informazione in kbyte, comprensivo di IVA; c) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite; d) nel caso di servizi di consulenza professionale, identita', qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta. 14. Nel caso di diffusione televisiva dei predetti servizi, le emittenti radiotelevisive nazionali e locali, ovvero i fornitori di servizi associati, nel caso della televisione digitale, sono tenuti a comunicare al pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato, in modo esplicito e chiaramente leggibile, i seguenti dati informativi: a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori; b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA; c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia, nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale.
Note all'art. 12: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2l giugno 1999, n. 143. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.