Art. 12.
                      Informazioni obbligatorie
  1.  Le  informazioni  o prestazioni dei servizi a sovrapprezzo sono
precedute,   indipendentemente  dalla  durata  del  servizio,  da  un
«messaggio  di presentazione», chiaro ed esplicito, di tipo vocale se
l'informazione o prestazione e' fornita tramite un servizio in fonia,
di tipo testuale se e' fornita tramite un servizio dati, testuale e/o
vocale se e' fornita tramite videocomunicazione.
  2.  Il  messaggio  di  cui  al  comma  1  contiene esclusivamente i
sottoelencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine:
    a) destinazione  del  servizio  ai  maggiorenni  (informazione da
introdurre solo nel caso in cui il servizio e' vietato ai minori);
    b) nome o ragione sociale del centro servizi;
    c) costo  di  tutte  le informazioni e/o prestazioni, al minuto o
forfetario  ovvero  per unita' di quantita' di informazione in kbyte,
comprensivo di IVA;
    d) ove  applicabile,  costo  massimo,  comprensivo  di IVA, delle
informazioni;
    e) limite  massimo  dell'importo addebitabile con le modalita' di
cui all'articolo 15, comma 6;
    f) modalita' di pagamento della quota eccedente il limite massimo
di cui alla lettera e);
    g) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;
    h) nel  caso  di  servizi di consulenza professionale, identita',
qualifica  professionale,  iscrizione  all'ordine  professionale, ove
prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta;
    i) consenso   espresso   quale   modalita'  di  accettazione  del
servizio.
  3.  Nel caso di servizi a sovrapprezzo di tipo vocale, il messaggio
di  presentazione  e'  gratuito,  mentre  nel  caso di connessione ad
Internet, non e' applicato alcun sovrapprezzo.
  4.   Nel   caso  di  servizi  a  sovrapprezzo  forniti  tramite  la
connessione  ad  Internet,  il  messaggio  di  cui  al comma 2 non e'
connesso  ad  altri  messaggi  ed  e'  presentato tramite un riquadro
evidenziato   sulla   pagina  video,  in  forma  chiara  e  leggibile
integralmente,   senza   ricorso   al   cursore.   Il   messaggio  di
presentazione   non  comporta  l'abbattimento  della  connessione  al
fornitore  di  servizi  Internet  inizialmente  prescelto dall'utente
finale.
  5.  Nel  caso  di  servizi  di  cui  al  comma  4,  il messaggio di
presentazione  di  cui  al comma 2 include, nella sua parte iniziale,
l'informativa  con  cui  si  avverte  che  la  fruizione del servizio
comporta  l'abbattimento  della  connessione  in corso con il proprio
Internet  Service Provider e l'instaurazione di una nuova connessione
soggetta  ad  uno  specifico  prezzo  con  l'evidenza  della relativa
numerazione.  L'informativa  al  cliente  relativa  al  prezzo  della
connessione al servizio a sovrapprezzo deve essere presente sul video
durante  la connessione. Inoltre deve essere indicato chiaramente che
il servizio e' fruibile solo attraverso Internet e non in fonia.
  6. L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo e' ammessa solo con
il  consenso  espresso  dell'utente  finale,  fatta  eccezione  per i
servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a).
  7.   Allo  scadere  del  tempo  corrispondente  al  limite  massimo
dell'importo  addebitabile  di  cui  all'articolo  15,  comma  6,  e'
richiesto  all'utente  finale  un  ulteriore espresso consenso per la
continuazione  del  servizio,  con  contestuale specifica indicazione
delle modalita' di pagamento di cui al comma 2, lettera f).
  8.  Nel  caso  di  servizi  a  sovrapprezzo  offerti  sulla base di
specifici  abbonamenti' non si applica il comma 1. Le informazioni di
cui  al  comma  2  sono incluse nel contratto di abbonamento. In ogni
caso,  si  applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185 in materia di contratti a distanza.
  9.  Nel  caso di servizi a sovrapprezzo offerti mediante l'invio di
messaggi  di  testo o dati in modalita' push (SMS, MMS), sono fornite
al  cliente,  all'atto  della  conclusione  del contratto, oltre alle
informazioni  di  cui  al  precedente  comma  2,  ove applicabili, le
informazioni  relative  al  costo  per  l'invio del singolo messaggio
nonche'  le  informazioni inerenti le modalita' di disattivazione del
servizio.   In   particolare   e'   previsto   l'invio   al  cliente,
antecedentemente  l'invio  del  primo  messaggio  a  pagamento, di un
messaggio gratuito che indichi:
    a) costo per singolo messaggio o per contenuto fornito;
    b) numero  massimo  di  messaggi o il numero massimo di contenuti
forniti;
    c) se trattasi di servizio in abbonamento;
    d) sintassi per la disattivazione del servizio.
  Per  i  servizi  in  abbonamento  di  durata  superiore al mese, il
messaggio   gratuito   con   l'avviso   di  abbonamento  in  corso  e
l'indicazione   della   scadenza   contrattuale   va  inviato  almeno
mensilmente.   In   ogni   caso   e'   escluso   il   rinnovo  tacito
dell'abbonamento.
  10.  Nel  caso  di  servizi a sovrapprezzo che comportino una spesa
massima  inferiore  ad  1  euro,  IVA  esclusa,  non  e' obbligatorio
l'inserimento del «messaggio di presentazione» previsto al comma 1.
  11.  Nel  caso  di  servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite
all'articolo  3,  comma 1, lettera c) (servizi di chiamate di massa),
non  si  applica il «messaggio di presentazione» previsto al comma 1,
qualora  il  costo della chiamata sia inferiore alla soglia di prezzo
massimo di seguito indicata:
    -- quota  massima  alla  risposta pari a 0,0667 euro, IVA esclusa
(pari a 0,080 IVA inclusa);
    -- prezzo  minutario  massimo  pari  a 0,0667 euro al minuto, IVA
esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa),
o  se  il  costo della chiamata, tassata in modalita' forfetaria, non
supera l'importo complessivo di 1 euro, IVA esclusa.
  12.  Nel  caso  di  servizi  connessi  a manifestazioni a premio si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica n. 430 del 2001.
  13.  Nel  caso  di  servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite
all'articolo   3,   comma   1,  lettera  a),  (servizi  di  carattere
sociale-informativo),  il  messaggio  di  cui  al  comma  1  contiene
esclusivamente  i  sottoelencati  dati  informativi  nel rispetto del
seguente ordine:
    a) nome o ragione sociale del centro servizi;
    b) costo  di  tutte  le informazioni e/o prestazioni, al minuto o
forfetario  ovvero  per unita' di quantita' di informazione in kbyte,
comprensivo di IVA;
    c) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;
    d) nel  caso  di  servizi di consulenza professionale, identita',
qualifica  professionale,  iscrizione  all'ordine  professionale, ove
prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta.
  14.  Nel  caso  di  diffusione  televisiva dei predetti servizi, le
emittenti  radiotelevisive  nazionali e locali, ovvero i fornitori di
servizi associati, nel caso della televisione digitale, sono tenuti a
comunicare  al  pubblico,  qualunque sia il mezzo utilizzato, in modo
esplicito e chiaramente leggibile, i seguenti dati informativi:
    a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli
eventuali divieti previsti per i minori;
    b) il  costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di
IVA;
    c) dati  del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di
un  recapito/indirizzo in Italia, nel caso di imprese non aventi sede
legale nel territorio nazionale.
 
          Note all'art. 12:
              - Il   decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  185
          (Attuazione   della   direttiva   97/7/CE   relativa   alla
          protezione  dei  consumatori  in  materia  di  contratti  a
          distanza)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2l giugno
          1999, n. 143.
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
          ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.