Art. 13. Erogazione e durata del servizio 1. Il servizio a sovrapprezzo e' erogato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.