Art. 13.
                  Erogazione e durata del servizio
  1.  Il  servizio  a  sovrapprezzo  e' erogato solo dopo l'esplicita
accettazione  da  parte  dell'utente  finale,  fatta  eccezione per i
servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a).
  2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti
di  tempo  previsti  dal contratto in essere tra l'operatore titolare
della numerazione ed il centro servizi.