Art. 15.
                            Fatturazione
  1.  L'importo  addebitato, nei limiti massimi previsti dal presente
decreto,   e'   comprensivo   del   prezzo   relativo  al  trasporto,
all'instradamento,  alla  gestione  della  chiamata  e alla fornitura
delle informazioni o prestazioni.
  2.  Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica addebita
ai  propri  abbonati  gli  importi  di  cui  al comma 1, sull'importo
prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6.
  3.   La  documentazione  della  fatturazione  riporta  gli  importi
relativi  ai  servizi  a  sovrapprezzo separati da quelli relativi ad
altri  servizi,  con  l'indicazione  del  relativo operatore titolare
della numerazione.
  4.  Sia  nel  caso  della  modalita'  minutaria  che nel caso della
modalita'  forfetaria, la tassazione di un servizio a sovrapprezzo e'
avviata,  solo  dopo  il  riconoscimento  da parte del centro servizi
dell'esplicita  accettazione  da  parte  dell'utente  finale  di  cui
all'articolo  13, comma 1, fatta eccezione per i servizi di carattere
sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
  5.  Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ove tecnicamente possibile,
l'addebito e' subordinato all'effettiva erogazione del servizio.
  6.   L'importo   massimo   che  puo'  essere  addebitato  per  ogni
comunicazione,  secondo le modalita' del comma 2, e' fissato in 12,50
euro,  IVA  esclusa.  Per servizi il cui addebito superi tale importo
massimo  sono  previste modalita' di fatturazione direttamente a cura
del  centro  servizi.  Tali  importi non possono essere fatturati dal
fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
  7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i
fornitori  dei  servizi  di comunicazione elettronica comunicano agli
abbonati    la   possibilita'   di   ottenere,   mediante   richiesta
dell'abbonato  al  servizio  di  assistenza dell'operatore, il blocco
delle   chiamate   verso   le   numerazioni  associate  a  servizi  a
sovrapprezzo  nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile
di  spesa  per  tali servizi, determinato nelle due soglie massime, a
scelta,  pari a 50 euro oppure a 100 euro. La mancata opzione per una
delle predette soglie determina l'assenza di un tetto massimo mensile
di spesa per tali servizi.
  8. Le informazioni di cui ai commi 6 e 7 sono fornite:
    a) ai  nuovi  abbonati  al  momento della stipula dei contratti o
dell'adesione al servizio;
    b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato, accompagnato da un
modulo   di   adesione,   inserito   nel   primo  invio  utile  della
documentazione   di   fatturazione,  da  ripetersi  nelle  successive
fatturazioni  con  cadenza  almeno  annuale,  o,  in  caso di servizi
prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, con la medesima
cadenza.
  9.  Il  comma  7  non  si applica ai servizi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a).
  10.  Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in
cui  l'apparato terminale utilizzato dall'utente sia dotato di codice
personalizzato  (PIN)  ovvero  la  linea  d'abbonato  utilizzata  per
accedere  ai servizi a sovrapprezzo sia stata dotata gratuitamente di
blocco selettivo di chiamata.