Art. 15. Fatturazione 1. L'importo addebitato, nei limiti massimi previsti dal presente decreto, e' comprensivo del prezzo relativo al trasporto, all'instradamento, alla gestione della chiamata e alla fornitura delle informazioni o prestazioni. 2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica addebita ai propri abbonati gli importi di cui al comma 1, sull'importo prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6. 3. La documentazione della fatturazione riporta gli importi relativi ai servizi a sovrapprezzo separati da quelli relativi ad altri servizi, con l'indicazione del relativo operatore titolare della numerazione. 4. Sia nel caso della modalita' minutaria che nel caso della modalita' forfetaria, la tassazione di un servizio a sovrapprezzo e' avviata, solo dopo il riconoscimento da parte del centro servizi dell'esplicita accettazione da parte dell'utente finale di cui all'articolo 13, comma 1, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ove tecnicamente possibile, l'addebito e' subordinato all'effettiva erogazione del servizio. 6. L'importo massimo che puo' essere addebitato per ogni comunicazione, secondo le modalita' del comma 2, e' fissato in 12,50 euro, IVA esclusa. Per servizi il cui addebito superi tale importo massimo sono previste modalita' di fatturazione direttamente a cura del centro servizi. Tali importi non possono essere fatturati dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica. 7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica comunicano agli abbonati la possibilita' di ottenere, mediante richiesta dell'abbonato al servizio di assistenza dell'operatore, il blocco delle chiamate verso le numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi, determinato nelle due soglie massime, a scelta, pari a 50 euro oppure a 100 euro. La mancata opzione per una delle predette soglie determina l'assenza di un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi. 8. Le informazioni di cui ai commi 6 e 7 sono fornite: a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio; b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato, accompagnato da un modulo di adesione, inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, con la medesima cadenza. 9. Il comma 7 non si applica ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 10. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui l'apparato terminale utilizzato dall'utente sia dotato di codice personalizzato (PIN) ovvero la linea d'abbonato utilizzata per accedere ai servizi a sovrapprezzo sia stata dotata gratuitamente di blocco selettivo di chiamata.