Art. 18.
                           Responsabilita'
  1. Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso
dal  centro  servizi,  e'  responsabile  del  contenuto dei servizi a
sovrapprezzo  e della sua conformita' alle disposizioni del Capo II e
delle informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma
4 e 17.
  2.   Il  fornitore  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  e'
responsabile  del trasporto, dell'instradamento, della gestione della
chiamata  e  dell'osservanza  delle disposizioni di cui agli articoli
15, 19 e 24, comma 2.
  3.   L'operatore   titolare   della   numerazione  e'  responsabile
dell'osservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e
21,  comma  5. E' compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione
sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilita' del centro
servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.