Art. 18. Responsabilita' 1. Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal centro servizi, e' responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua conformita' alle disposizioni del Capo II e delle informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17. 2. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica e' responsabile del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2. 3. L'operatore titolare della numerazione e' responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 21, comma 5. E' compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilita' del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.