Art. 19.
                    Blocco selettivo di chiamata
  1.  I  fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono ai
propri  abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata associata
ai  servizi  a  sovrapprezzo,  ad  esclusione  di  quelli relativi ai
servizi  di  informazione  abbonati, forniti attraverso le specifiche
numerazioni.
  2.  I  fornitori  di servizi di comunicazione elettronica informano
gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla
disponibilita'  della prestazione del blocco selettivo di chiamata di
cui  al  comma  1  nonche'  alle  modalita'  per aderire alla propria
offerta  e  attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo
di  chiamata,  il recesso e le variazioni contrattuali per includere,
escludere  o  variare  una  o  piu'  opzioni  sono rese accessibili e
praticabili  per  gli  abbonati,  attraverso  procedure  semplici,  e
chiare.
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite:
    a) ai  nuovi  abbonati  al  momento della stipula dei contratti o
dell'adesione al servizio;
    b) ai  vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo
invio  utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle
successive  fatturazioni  con  cadenza  almeno annuale, o, in caso di
servizi  prepagati,  mediante una comunicazione personalizzata, anche
via sms ove applicabile, con la medesima cadenza.
  4.  In caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, il codice
personalizzato  (PIN)  per  abilitare ovvero disabilitare le chiamate
verso  numerazioni  associate  a  servizi a sovrapprezzo e' inviato o
comunque  portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita
comunicazione riservata.