Art. 20.
                        Vigilanza e controllo
  1.  I competenti organi della Polizia postale e delle comunicazioni
e  del Ministero delle comunicazioni hanno il compito della vigilanza
e del controllo sul corretto espletamento del servizio in relazione a
quanto  contenuto nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo
12  dei  servizi  a  sovrapprezzo  e  su  quelli di tipologia ad essi
assimilabili   svolti  su  collegamenti  individuati  da  numerazioni
internazionali.
  2.  Gli operatori titolari della numerazione, i centri servizi ed i
fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  sono tenuti a
permettere  agli  organi  di polizia di cui al comma 1 l'accesso alle
sedi  ed  alla  documentazione  onde  consentire  l'effettuazione dei
controlli   volti   ad   accertare  che  l'attivita'  sia  svolta  in
conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto.