Art. 20. Vigilanza e controllo 1. I competenti organi della Polizia postale e delle comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni hanno il compito della vigilanza e del controllo sul corretto espletamento del servizio in relazione a quanto contenuto nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 12 dei servizi a sovrapprezzo e su quelli di tipologia ad essi assimilabili svolti su collegamenti individuati da numerazioni internazionali. 2. Gli operatori titolari della numerazione, i centri servizi ed i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a permettere agli organi di polizia di cui al comma 1 l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli volti ad accertare che l'attivita' sia svolta in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto.