Art. 21. Sanzioni per i centri servizi 1. Il Ministero delle comunicazioni e' competente ad applicare le sanzioni a carico dei centri servizi in caso di violazione delle disposizioni di cui al Capo II e agli articoli 12, 15, comma 4, e 17. 2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni contesta la violazione al centro servizi diffidandolo ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte. 3. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni applica le seguenti sanzioni: a) sospensione dell'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo, per un periodo di un mese; b) disattivazione dell'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo nei casi piu' gravi. 4. Nel caso di reiterate e gravi violazioni nell'offerta di servizi a sovrapprezzo, in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di 12 mesi, il Ministero delle comunicazioni irroga la sanzione di cui al comma 3, lettera b), per tutti i servizi a sovrapprezzo offerti dal centro servizi con l'uso di qualunque numerazione. 5. L'operatore titolare della numerazione, nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), sospende ovvero disattiva le connessioni entro 48 ore dalla ricezione di apposita segnalazione da parte del Ministero delle comunicazioni.