Art. 21.
                    Sanzioni per i centri servizi
  1.  Il  Ministero delle comunicazioni e' competente ad applicare le
sanzioni  a  carico  dei  centri  servizi in caso di violazione delle
disposizioni di cui al Capo II e agli articoli 12, 15, comma 4, e 17.
  2.  Nei  casi  di  cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni
contesta  la  violazione al centro servizi diffidandolo ed assegnando
un  termine  di  sette  giorni per le giustificazioni. Trascorso tale
termine,  o  qualora  le  giustificazioni  risultino inadeguate, sono
applicate  le  sanzioni  di cui al comma 3, motivate anche in ragione
delle giustificazioni addotte.
  3.  Nei  casi  di  cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni
applica le seguenti sanzioni:
    a) sospensione    dell'accesso   alla   rete   del   servizio   a
sovrapprezzo, per un periodo di un mese;
    b) disattivazione   dell'accesso   alla   rete   del  servizio  a
sovrapprezzo nei casi piu' gravi.
  4. Nel caso di reiterate e gravi violazioni nell'offerta di servizi
a sovrapprezzo, in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di
12  mesi,  il Ministero delle comunicazioni irroga la sanzione di cui
al  comma  3,  lettera b), per tutti i servizi a sovrapprezzo offerti
dal centro servizi con l'uso di qualunque numerazione.
  5. L'operatore titolare della numerazione, nei casi di cui al comma
3, lettere a) e b), sospende ovvero disattiva le connessioni entro 48
ore  dalla  ricezione di apposita segnalazione da parte del Ministero
delle comunicazioni.