Art. 23.
                             Pubblicita'
  1.  Le  emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono tenute al
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, comma 26, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
  2. La pubblicita' relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia
il  mezzo utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignita'
delle  persone,  evocanti  discriminazioni  razziali,  di  sesso o di
nazionalita',  offensivi  di  convinzioni  religiose  ed  ideali.  La
pubblicita',    inoltre,    non    deve   indurre   a   comportamenti
pregiudizievoli  per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita
ambiguita' ed omissioni che possano indurre in errore l'utente finale
riguardo   alle   caratteristiche   ed   al  prezzo  del  servizio  a
sovrapprezzo.
  3. Qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicita' indica in modo
esplicito e chiaramente leggibile:
    a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli
eventuali divieti previsti per i minori;
    b) il  costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di
IVA;
    c) dati  del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di
un  recapito/indirizzo  in Italia nel caso di imprese non aventi sede
legale nel territorio nazionale;
    d) il   rispetto   delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  430  del 2001, nel caso di servizi
connessi a manifestazioni a premio.
  4.  La  pubblicita'  relativa ai servizi che offrono informazioni o
consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell'esperto
o esperti del fornitore di informazioni o prestazioni.
  5.  La  pubblicita'  inviata  direttamente  agli  abbonati, tramite
chiamate  telefoniche,  fax,  messaggi  SMS, MMS, posta elettronica o
altri  servizi  di  comunicazione  elettronica,  e' consentita previo
consenso espresso dell'interessato.
 
          Note all'art. 23:
              - Per  l'art. 1, commi 25, 26 e 27 del decreto-legge 23
          ottobre   1996,   n.   545,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre 1996, n. 650, si
          vedano note alle premesse.
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
          ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.