Art. 24. Servizi internazionali 1. Per i servizi internazionali il Ministero delle comunicazioni applica gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, concernente la ratifica della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). 2. Le numerazioni riferite a servizi internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i), mediante le quali sono erogati servizi a sovrapprezzo non conformi alle disposizioni del Capo II, sono sospese dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero delle comunicazioni. 3. Le numerazioni internazionali differenti da quelle individuate per erogare servizi a sovrapprezzo internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i), non possono essere utilizzate per la fornitura di detti servizi. 4. Ai servizi a sovrapprezzo internazionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19.
Nota all'art. 24: - Per gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, si vedano note alle premesse.