Art. 24.
                       Servizi internazionali
  1.  Per  i  servizi internazionali il Ministero delle comunicazioni
applica  gli  articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996,
n.   61,  concernente  la  ratifica  della  costituzione  dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
  2.  Le  numerazioni  riferite  a  servizi  internazionali, definiti
all'articolo  1,  comma 1, lettera i), mediante le quali sono erogati
servizi  a  sovrapprezzo  non conformi alle disposizioni del Capo II,
sono  sospese  dai  fornitori di servizi di comunicazione elettronica
entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero
delle comunicazioni.
  3.  Le  numerazioni internazionali differenti da quelle individuate
per   erogare   servizi   a   sovrapprezzo  internazionali,  definiti
all'articolo  1,  comma  1, lettera i), non possono essere utilizzate
per la fornitura di detti servizi.
  4.  Ai  servizi  a  sovrapprezzo  internazionali  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 15 e 19.
 
          Nota all'art. 24:
              - Per  gli  articoli  34,  comma 2, e 35 della legge 31
          gennaio 1996, n. 61, si vedano note alle premesse.