Art. 26.
                              Comitato
  1.   Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  e'  istituito  un  comitato  permanente presieduto da un
rappresentante  del Ministero delle comunicazioni, di cui fanno parte
rappresentanti  dell'Autorita'  per  le Garanzie nelle Comunicazioni,
della Polizia postale e delle comunicazioni, degli operatori titolari
della   numerazione,   dei  fornitori  di  servizi  di  comunicazione
elettronica,   delle   Associazioni   dei   centri  servizi  e  delle
Associazioni  dei  consumatori,  con il compito di redigere codici di
autoregolamentazione ispirati ai principi del presente regolamento.