Art. 26. Comitato 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e' istituito un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, di cui fanno parte rappresentanti dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, della Polizia postale e delle comunicazioni, degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, delle Associazioni dei centri servizi e delle Associazioni dei consumatori, con il compito di redigere codici di autoregolamentazione ispirati ai principi del presente regolamento.