Art. 28.
                          Norme transitorie
  1.  Gli  operatori  titolari  della  numerazione  provvedono, entro
sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad
adeguare  la  documentazione  preesistente,  relativa ai soggetti cui
sono  stati  ceduti  in  uso numeri o infrastrutture per l'offerta di
servizi   assimilabili  ai  servizi  a  sovrapprezzo,  come  definiti
all'articolo 1, alle disposizioni di cui all'articolo 17.