Art. 28. Norme transitorie 1. Gli operatori titolari della numerazione provvedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad adeguare la documentazione preesistente, relativa ai soggetti cui sono stati ceduti in uso numeri o infrastrutture per l'offerta di servizi assimilabili ai servizi a sovrapprezzo, come definiti all'articolo 1, alle disposizioni di cui all'articolo 17.