Art. 5.
                   Minori e categorie particolari
  1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le informazioni o
prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato,
pur se temporaneo, di vulnerabilita' psichica:
    a) non  devono  rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla
loro salute, sicurezza e crescita;
    b) non  abusano  della  loro  naturale  credulita'  o mancanza di
esperienza e del loro senso di lealta';
    c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione;
    d) non   inducono   a  violare  norme  di  comportamento  sociale
generalmente accettate;
    e) non  inducono  a  compiere  azioni,  od  esporsi  a situazioni
pericolose.
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto dal comma 1, gli operatori di
telefonia  mobile  assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti
con  il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e
la  tutela  dei  minori  citato  in  premessa  nonche'  dei codici di
autoregolamentazione di cui al successivo articolo 26.