Art. 5. Minori e categorie particolari 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilita' psichica: a) non devono rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita; b) non abusano della loro naturale credulita' o mancanza di esperienza e del loro senso di lealta'; c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione; d) non inducono a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate; e) non inducono a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, gli operatori di telefonia mobile assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti con il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori citato in premessa nonche' dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo articolo 26.