Art. 7. Consulenze professionali 1. Le consulenze professionali sono fornite esclusivamente da soggetti abilitati all'esercizio delle professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme deontologiche. 2. Nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non contengono descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano fare apparire superflua la consultazione diretta del professionista ed i trattamenti curativi eventuali.