Art. 7.
                      Consulenze professionali
  1.  Le  consulenze  professionali  sono  fornite  esclusivamente da
soggetti  abilitati all'esercizio delle professioni medesime, in ogni
caso nel rispetto delle relative norme deontologiche.
  2.  Nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non
contengono  descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano
fare  apparire  superflua la consultazione diretta del professionista
ed i trattamenti curativi eventuali.