Art. 9.
                  Servizi per la raccolta dei fondi
  1.  La  raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a
sovrapprezzo  e'  consentita  ove svolta in favore di Enti pubblici o
privati   senza   fini   di   lucro,   riconosciuti  da  disposizioni
legislative,  regolamentari  o  amministrative dei Paesi appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.