Art. 9. Servizi per la raccolta dei fondi 1. La raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo e' consentita ove svolta in favore di Enti pubblici o privati senza fini di lucro, riconosciuti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.