ART. 135
                    (competenza e giurisdizione)

   1.  In  materia  di  accertamento  degli  illeciti amministrativi,
all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie provvede,
con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della
legge  24  novembre  1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma
nel  cui  territorio  e'  stata  commessa la violazione, ad eccezione
delle  sanzioni  previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali e'
competente  il  comune,  fatte  salve  le attribuzioni affidate dalla
legge ad altre pubbliche autorita'.
   2.  Fatto  salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti  in  violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento  provvede  il  Comando  carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.);  puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato
e  possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il
Corpo  delle  capitanerie  di  porto, Guardia costiera, provvede alla
sorveglianza  e  all'accertamento  delle violazioni di cui alla parte
terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni
o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.
   3.  Per  i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in
vigore   della   parte   terza   del  presente  decreto,  l'autorita'
giudiziaria,  se  non  deve  pronunziare  decreto  di archiviazione o
sentenza  di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti  indicati  al  comma  1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
   4.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dalla parte
terza  del  presente  decreto  non  si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
          Note all'art. 135:
              - La  legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche
          al  sistema  penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
              - L'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' il
          seguente:
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo
          unico  delle  norme  sulla  circolazione  stradale  e]  dei
          regolamenti    comunali   e   provinciali   continuano   ad
          applicarsi,  [rispettivamente  l'art.  138  del testo unico
          approvato  con  d.P.R.  15 giugno  1959,  n.  393,  con  le
          modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
          1974,  n.  62,  e]  l'art.  107 del testo unico delle leggi
          comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
          1934,  n.  383.  Il  pagamento in misura ridotta e' ammesso
          anche  nei  casi in cui le norme antecedenti all'entrata in
          vigore    del    la   presente   legge   non   consentivano
          l'oblazione.».