ART. 227 
(rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti  sanitari,  veicoli  fuori
                 uso e prodotti contenenti amianto) 
 
  1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e  comunitarie
relative alle altre tipologie di rifiuti, ed  in  particolare  quelle
riguardanti: 
    a)  rifiuti  elettrici  ed  elettronici:  direttiva   2000/53/CE,
direttiva 2002/95/CE  e  direttiva  2003/108/CE  e  relativo  decreto
legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente  alla
data di entrata in  vigore  delle  singole  disposizioni  del  citato
provvedimento,  nelle   more   dell'entrata   in   vigore   di   tali
disposizioni,  continua  ad   applicarsi   la   disciplina   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
    b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 2003, n. 254; 
    c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a
carico degli operatori economici, per il  ritiro  e  trattamento  dei
veicoli fuori uso in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  5,
comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE; 
    d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti  contenenti  amianto:
decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248. 
 
          Note all'art. 227: 
              - L'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' il seguente: 
              «Art. 44 (Beni durevoli). - 1. I beni durevoli per  uso
          domestico che  hanno  esaurito  la  loro  durata  operativa
          devono essere consegnati ad un rivenditore  contestualmente
          all'acquisto di un bene durevole di  tipologia  equivalente
          ovvero devono essere conferiti  alle  imprese  pubbliche  o
          private che gestiscono la raccolta  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti  urbani  o  agli  appositi   centri   di   raccolta
          individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.  Ai
          fini della corretta  attuazione  degli  obiettivi  e  delle
          priorita' stabilite dal presente decreto,  i  produttori  e
          gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero  e
          allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore
          al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
          stipulati ai sensi dell'art. 25. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          promuove accordi di programma tra le imprese che  producono
          i beni di cui al  comma  1,  quelle  che  li  immettono  al
          consumo, anche in qualita' di importatori, ed  i  soggetti,
          pubblici e privati,  che  ne  gestiscono  la  raccolta,  il
          recupero, il riciclaggio  e  lo  smaltimento.  Gli  accordi
          prevedono: 
                a) la messa a punto dei prodotti per le finalita'  di
          cui agli articoli 3 e 4; 
                b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su
          tutto il territorio nazionale; 
                c)  il  recupero  ed   il   riciclo   dei   materiali
          costituenti i beni; 
                d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte
          dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico. 
              3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di  cui
          al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed
          i  distributori,  e  le  loro  associazioni  di  categoria,
          possono altresi' stipulare accordi e contratti di programma
          ai sensi dell'art. 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro,
          il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei
          rivenditori firmatari, tramite le proprie  associazioni  di
          categoria, dei citati accordi e contratti di programma  non
          sono sottoposti agli obblighi della  comunicazione  annuale
          al catasto, della tenuta dei registri di carico e  scarico,
          della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva
          autorizzazione e della  iscrizione  all'Albo  di  cui  agli
          articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto. 
              4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  nel  caso  si  manifestino  particolari
          necessita' di tutela della salute pubblica e  dell'ambiente
          relativamente allo smaltimento dei rifiuti  costituiti  dai
          beni oggetto del presente articolo al  termine  della  loro
          vita operativa, puo' essere  introdotto,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   un
          sistema di  cauzionamento  obbligatorio.  La  cauzione,  in
          misura pari al 10% del  prezzo  effettivo  di  vendita  del
          prodotto e con il limite massimo di lire  duecentomila,  e'
          svincolata   all'atto   della   restituzione,   debitamente
          documentata, di un bene oggetto del  presente  articolo  ai
          centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza  urbana
          o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene
          durevole  di  tipologia  equivalente.  Non  sono  tenuti  a
          versare la cauzione  gli  acquirenti  che,  contestualmente
          all'acquisto, prov vedano alla restituzione al venditore di
          un bene durevole di  tipologia  equivalente  o  documentino
          l'avvenuta restituzione dello  stesso  alle  imprese  o  ai
          centri di raccolta di cui al comma 1. 
              5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui
          al comma  1,  sottoposti  alle  disposizioni  del  presente
          articolo, sono: 
                a) frigoriferi, surgelatori e congelatori; 
                b) televisori; 
                c) computer; 
                d) lavatrici e lavastoviglie; 
                e) condizionatori d'aria.». 
          Note all'art. 227: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          2003,  n.  254,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          settembre  2003,  n.  211,   reca:   «Regolamento   recante
          disciplina della gestione  dei  rifiuti  sanitari  a  norma
          dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.». 
              - Il decreto ministeriale 29 luglio 2004,  n.  248,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234  del  5  ottobre
          2004.