ART. 232 
          (rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico) 
 
   1. La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  ai  rifiuti
prodotti dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel  decreto
legislativo 24 giugno 2003 n. 182. 
   2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un
trattamento  preliminare  in  impianti  autorizzati  ai  sensi  della
legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate  di
cui al decreto 17 novembre  2005,  n.  269,  fermo  restando  che  le
materie  prime  e   i   prodotti   ottenuti   devono   possedere   le
caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del  predetto
decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo. 
   3. Ai punti 2.4  dell'allegato  1  e  6.6.4  dell'Allegato  3  del
decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione:  "e"  e'  sosituita
dalla disgiunzione: "o". 
 
          Note all'art. 232: 
              - Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168,
          reca attuazione della direttiva  2000/59/CE  relativa  agli
          impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti  dalle
          navi ed i residui del carico. 
              - Si riportano i punti  2.4  dell'allegato  1  e  6.6.4
          dell'allegato 3 del  decreto  17  novembre  2005,  n.  269,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2005,  n.
          302, reca regolamento attuativo degli articoli 31 e 33  del
          decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  relativo
          all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle
          navi,   che   e'   possibile   ammettere   alle   procedure
          semplificate: 
              «2.4.  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
          prodotti   ottenuti:   combustibili   con   caratteristiche
          conformi  alla  norma  UNI-CTI  6579  e  al   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e 
          successive modifiche.» 
              «6.6.4. Caratteristiche delle  materie  prime  e/o  dei
          prodotti   ottenuti:   combustibili   con   caratteristiche
          conformi  alla  norma  UNI-CTI  6579  e  al   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  8  marzo  2002  e
          successive modifiche.».